Nei procedimenti disciplinari, l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari ed il comportamento processuale dell’incolpato (art. 21 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Iacona), sentenza n. 183 del 25 ottobre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 25 Ottobre 2021 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera n. 5 del 04 Novembre 2016 (censura)
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