La pendenza del procedimento disciplinare nella fase amministrativa dinanzi al Consiglio territoriale si ha dal giorno dell’invio degli atti al CDD e fino alla definizione del procedimento stesso, mentre l’avvio del procedimento costituisce un momento successivo ed eventuale, che consegue all’atto di impulso qual è la delibera di approvazione del capo di incolpazione.
NOTA:
Sulla sufficienza della pendenza del procedimento disciplinare ai fini del divieto (salvo eccezioni) di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penult. co., RDL n. 1578/1933) cfr. da ultimo, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 146 del 17 luglio 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 179 del 25 Ottobre 2021 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 19 Febbraio 2021 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 26990 del 14 Settembre 2022 (respinge)
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