Il mancato invio del Mod. 5 comporta la sospensione (non disciplinare) dell’iscritto a tempo indeterminato da parte del Consiglio dell’Ordine (art. 17, co. 5, L. n. 576/1980), ferma restando l’autonoma e ulteriore rilevanza deontologica del comportamento stesso (art. 70 cdf): in particolare, tale illecito ha natura permanente ed il relativo termine di prescrizione decorre solo dall’eventuale adempimento tardivo dell’obbligo di trasmissione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Ollà), sentenza n. 177 del 25 ottobre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 25 Ottobre 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 65 del 08 Maggio 2018 (sospensione)
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