L’attività professionale del praticante avvocato oltre i propri limiti di competenza

Contravviene all’art. 36 cdf (Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti) il praticante avvocato che agisca in giudizio al di là delle competenze per materia e valore consentitegli dalla Legge, e ciò a prescindere dalla spendita o meno del titolo di avvocato, assumendo autonoma rilevanza e disvalore il comportamento dell’iscritto che abbia assunto il mandato pur non essendo in possesso della necessaria abilitazione per l’esercizio dell’attività difensiva (Nel caso di specie, la praticante -che aveva assunto la difesa pur in difetto della necessaria abilitazione- aveva contestato l’applicabilità della norma in parola perché negli atti giudiziari si era sempre qualificata come “Dott.ssa” e non come “Avvocato/a”, asserendo “di non aver prestato la propria attività professionale in assenza di titolo, ma con un titolo ‘insufficiente'”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione, e quindi ritenendo congrua la sanzione della sospensione dall’attività professionale per mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Caia), sentenza n. 176 del 25 ottobre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 176 del 25 Ottobre 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 44 del 22 Giugno 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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