Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

In tema di illecito disciplinare degli avvocati, il regime più favorevole di prescrizione introdotto dall’art.56 della L. n. 247 del 2012, il quale prevede un termine massimo di prescrizione dell’azione disciplinare di sette anni e sei mesi, non trova applicazione con riguardo agli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore; ciò in quanto le sanzioni disciplinari contenute nel codice deontologico forense hanno natura amministrativa sicché, per un verso, con riferimento alla disciplina della prescrizione, non trova applicazione lo “jus superveniens”, ove più favorevole all’incolpato, restando limitata l’operatività del principio di retroattività della “lex mitior” alla fattispecie incriminatrice e alla pena, mentre, per altro verso, il momento di riferimento per l’individuazione del regime della prescrizione applicabile, nel caso di illecito punibile solo in sede disciplinare, rimane quello della commissione del fatto e non quello della incolpazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Caia), sentenza n. 176 del 25 ottobre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 176 del 25 Ottobre 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 44 del 22 Giugno 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment