La difesa non giustifica l’offesa: illeciti gli attacchi personali al Collega di controparte

Il limite di compatibilità delle esternazioni verbali o verbalizzate e/o dedotte nell’atto difensivo dal difensore con le esigenze della dialettica processuale e dell’adempimento del mandato professionale, oltre il quale si prefigura la violazione dell’art. 52 cdf (già art. 20 codice previgente), va individuato nella intangibilità della persona del contraddittore, nel senso che quando la disputa abbia un contenuto oggettivo e riguardi le questioni processuali dedotte e le opposte tesi dibattute, può anche ammettersi crudezza di linguaggio e asperità dei toni, ma quando la diatriba trascende sul piano personale e soggettivo l’esigenza di tutela del decoro e della dignità professionale forense impone di sanzionare i relativi comportamenti (Nel caso di specie, riferendosi al collega di controparte, l’incolpato aveva scritto in un proprio atto giudiziario: «…bisognerebbe prima imparare a leggere e poi a scrivere», «…difesa avversaria la quale evidentemente ha difficoltà comprensive, oltre che cognitive». In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 175 del 9 ottobre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 175 del 09 Ottobre 2021 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Lecce, delibera del 06 Luglio 2017 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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