Ai fini dell’applicazione dell’art. 3, comma 3, L. n. 113 del 2017 (secondo cui i consiglieri dell’ordine degli avvocati non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi), occorre far riferimento alla nozione di mandato in senso oggettivo, senza che possa avere rilievo la circostanza che il consigliere già eletto per il secondo mandato si sia dimesso anticipatamente rispetto alla durata legale della consiliatura, non potendo quindi ripresentarsi alle elezioni immediatamente successive. Nè può rilevare in senso contrario la diversa previsione del terzo periodo del comma 3, secondo cui la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato, atteso che la norma mira a rafforzare il divieto di cui al precedente periodo, disponendo che il divieto di rielezione opera anche nel caso in cui, pur non essendovi stata un’immediata ripresentazione, la successiva consiliatura abbia avuto una fine anticipata rispetto al termine legale, non sia ancora decorso un numero di anni uguale a quello del precedente mandato, sempre inteso come riferito alla durata della consiliatura. In particolare, l divieto di rielezione opera anche nel caso in cui, pur non essendovi stata un’immediata ripresentazione, la successiva consiliatura abbia avuto una fine anticipata rispetto al termine legale, non sia ancora decorso un numero di anni uguale a quello del precedente mandato, sempre inteso come riferito alla durata della consiliatura.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 07 Ottobre 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA, delibera
0 Comment