Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata, che è un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, quand’anche questa sia l’unica espressamente prevista (ad es., ex art. 17 L. 247/2012), senza peraltro necessità di un’attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 24 Settembre 2021 (respinge)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 6 del 31 Marzo 2018 (sospensione)
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