Pone in essere un comportamento che viola i fondamentali principi deontologici l’avvocato che trattenga somme di spettanza del cliente, ometta di adempiere all’incarico ricevuto e non fornisca al C.d.O. i chiarimenti richiesti. (Nella specie la sanzione dalla sospensione per mesi sei e stata ridotta a mesi cinque). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino 21 settembre 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GAZZARA), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 243
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 243 del 13 Dicembre 2000 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 21 Settembre 1998 (sospensione)
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