Procedimento disciplinare: competenza territoriale e criterio della prevenzione

La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al CDD del distretto ove il professionista è iscritto, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede, fermo in ogni caso il principio della prevenzione con riguardo al momento dell’iscrizione della notizia nel registro riservato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Sorbi), sentenza n. 167 del 30 luglio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 30 Luglio 2021 (accoglie) (apertura procedim.to)
- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 26 Luglio 2018 (apertura procedim.to)
abc, Giurisprudenza CNF

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