Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i terzi -Omesso pagamento prestazioni procuratorie affidate al collega – Trattenimento somme di spettanza del cliente – Omesso adempimento delle obbligazioni – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di pagare le prestazioni procuratorie affidate al collega, trattenga somme di spettanza del cliente e ometta di onorare titoli cambiari, emessi per far fronte a debiti di gioco. (Nella specie è stata confermata la sanzione disciplinare della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ascoli Piceno, 23 ottobre 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ZURLO), sentenza del 13 dicembre 2000, n. 241

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 13 Dicembre 2000 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera del 23 Ottobre 1998 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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