La (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista

Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già art. 5 cod. prev.) e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Greco), sentenza n. 166 del 17 luglio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 166 del 17 Luglio 2021 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 06 Febbraio 2018 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 7073 del 03 Marzo 2022 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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