Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che presenti avanti al tribunale penale istanza di liquidazione di un onorario non dovuto in quanto precedentemente percepito (a nulla rilevando che tale comportamento sia stato la conseguenza di un errore commesso per distrazione di altri. Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O di Torino, 4 dicembre 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PERCHINUNNO), sentenza del 28 novembre 2000, n. 240
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 240 del 28 Novembre 2000 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 04 Dicembre 1997 (avvertimento)
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