Come espressamente previsto dall’articolo 18, lettera a) della legge n. 247/12 e ribadito da Cass., SS. UU., sent. n. 26996/2016 è consentita unicamente – in deroga al criterio generale della incompatibilità tra esercizio della professione forense e svolgimento di attività di lavoro autonomo – la contemporanea iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti, nel registro dei revisori contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro.
Al di fuori di tali ipotesi tassativamente previste dalla legge, resta preclusa all’avvocato la possibilità di contemporanea iscrizione in altri Albi.
Consiglio nazionale forense, parere n. 68 del 2 novembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 68 del 02 Novembre 2021- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera (quesito)
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