Il COA di Bergamo chiede di sapere se possa essere rilasciato il parere di congruità ex art. 13 comma 9 della legge n. 247/12 nel caso in cui la richiesta sia formulata da un terzo e non dall’iscritto; se il parere possa essere espresso nel caso in cui fra iscritto e cliente sia stato concluso specifico contratto con riferimento al compenso. Precisa altresì che, nella fattispecie, “il rilascio del parere è stato richiesto da un Comune con riferimento alla parcella emessa da un avvocato a favore di un dipendente per le prestazioni di assistenza in un procedimento penale in cui il dipendente era stato assolto, dopo che lo stesso aveva in precedenza concluso specifico contratto per il compenso”.

Si desume chiaramente dalla lettera dell’articolo 13, comma 9, della legge n. 247/12 che a chiedere il parere di congruità – peraltro solo in caso di mancato accordo – possa essere esclusivamente l’avvocato. Ne consegue che, nel caso di specie per come ricostruito dal quesito, il COA non sia tenuto a rilasciare il parere di congruità.

Consiglio nazionale forense, parere n. 57 del 2 novembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 57 del 02 Novembre 2021
- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera (quesito)
abc, Prassi: pareri CNF

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