La lettera dell’articolo 6, comma 3 del DL n. 22/2020, non contempla eccezioni di sorta, applicandosi indistintamente ai laureati nella sessione prorogata, indipendentemente dal loro status accademico (e dunque, come nella specie, dal loro essere studenti anticipatari). Ne consegue che anche a tali laureati si applichi la riduzione del tirocinio, peraltro non comprendendosi la ratio della deroga prospettata dal COA richiedente (che avrebbe il solo effetto di penalizzare, irragionevolmente, studenti con ogni probabilità particolarmente meritevoli).
Consiglio nazionale forense, parere n. 54 del 2 novembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 54 del 02 Novembre 2021- Consiglio territoriale: COA Rovereto, delibera (quesito)
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