Come risulta dal costante orientamento del Consiglio nazionale forense (cfr. pareri n. 40/2015; 36/2010) il domicilio professionale del praticante coincide con quello dell’avvocato presso cui svolge la pratica. Ne consegue che, dovendo l’iscrizione avvenire nell’albo del circondario del Tribunale ove è il domicilio professionale, l’iscrizione del praticante debba avvenire nel Registro tenuto dal Consiglio dell’Ordine di iscrizione del dominus; e che l’associazione ad un dominus avente domicilio professionale in un diverso circondario determini la necessità di trasferimento dell’iscrizione del praticante ai sensi dell’articolo 41, comma 14, della legge n. 247/12.
Consiglio nazionale forense, parere n. 53 del 2 novembre 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 53 del 02 Novembre 2021- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera (quesito)
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