Al quesito deve essere data risposta negativa. Infatti, ai sensi dell’articolo 7 della legge professionale il domicilio professionale coincide con il luogo nel quale “di regola” viene esercitata la professione “in modo prevalente”. Tale formula deve leggersi alla luce dell’articolo 2, comma 3, lett. b) della legge n. 247/12 a mente del quale – a seguito dell’iscrizione – l’ex magistrato “non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni nei quattro anni antecedenti alla cessazione”. In relazione alla fattispecie oggetto del quesito consegue che, almeno nei primi due anni, il neo-iscritto non potrà esercitare la professione “in modo prevalente” nel luogo di iscrizione. E ciò preclude la possibilità stessa di accogliere la sua domanda di iscrizione. Una soluzione di segno contrario, peraltro, rischierebbe di ingenerare nel pubblico la convinzione che l’ex magistrato, iscritto nel circondario in cui ha svolto le proprie funzioni, possa ivi esercitare la professione.
Consiglio nazionale forense, parere n. 47 del 15 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 47 del 15 Luglio 2021- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera (quesito)
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