Procedimento disciplinare: l’asserito malfunzionamento della piattaforma di videoconferenza utilizzata per l’udienza “da remoto”

Deve respingersi in quanto infondata l’eccezione dell’incolpato per asserita violazione del proprio diritto di difesa dovuta ad un presunto malfunzionamento della piattaforma utilizzata, ove questa sia dichiarata “idonea e regolarmente funzionante” nel relativo verbale, che è atto pubblico fede facente fino a querela di falso. Conseguentemente, il mancato collegamento dell’incolpato nell’orario e sulla piattaforma stessa equivale a mancata presentazione in assenza di assoluto impedimento (Nel caso di specie, l’incolpato non si collegava all’udienza dibattimentale “da remoto” su piattaforma Teams, fissata per la sua audizione a richiesta. Il Consigliere istruttore ne dichiarava quindi l’assenza ingiustificata, dando previamente atto a verbale del regolare funzionamento della piattaforma stessa come verificato dal personale tecnico anche a mezzo di simulazioni registrate).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 161 del 17 luglio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 17 Luglio 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 01 Settembre 2020 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11675 del 11 Aprile 2022 (accoglie)
abc, Giurisprudenza CNF

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