È inammissibile il ricorso al C.N.F. sottoscritto dal solo difensore, senza un mandato speciale, intendendosi per tale la procura conferita specificatamente per il grado del procedimento, non potendo valere a tali effetti la procura rilasciata dal professionista incolpato per la precedente fase davanti al C.d.O. avente peraltro natura amministrativa e non giurisdizionale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 16 giugno 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETRECCA), sentenza del 28 novembre 2000, n. 234
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 234 del 28 Novembre 2000 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 16 Giugno 1998
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