Con l’entrata in vigore della L. 247/2012 (art. 54, che ha natura processuale e si applica ratione temporis ai procedimenti introdotti successivamente alla sua entrata in vigore), la c.d. pregiudizialità penale ha subìto una forte attenuazione, giacché ora il procedimento disciplinare “può” essere sospeso solo se ciò sia ritenuto “indispensabile”, poiché esso “si svolge ed è definito con procedura e valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti” (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza di sospensione del procedimento disciplinare in attesa che fosse definito quello penale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Sorbi), sentenza n. 153 del 17 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 153 del 17 Luglio 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 29 Dicembre 2014 (sospensione)
0 Comment