Il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense dell’iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933) è diretto ad evitare che l’inquisito possa sottrarsi al procedimento disciplinare (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei soli confronti dei propri iscritti) ed opera dal giorno dell’invio degli atti al CDD fino alla definizione del procedimento stesso. Il divieto in parola non trova tuttavia applicazione nelle ipotesi di: a) mancanza ab origine di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012), b) sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero successiva perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2, L. n. 247/2012), c) cessazione dell’esercizio dell’attività professionale in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 21 L. n. 247/2012). (Nel caso di specie, successivamente rilevando la contestuale pendenza di un procedimento disciplinare a suo carico, il COA aveva annullato in autotutela la delibera di cancellazione dall’albo del professionista, che nelle more aveva cessato l’attività professionale dismettendo altresì la partita IVA. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato il provvedimento emesso dal COA in autotutela, confermando così la cancellazione dall’albo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 146 del 17 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 17 Luglio 2021 (respinge) (cancellazione amm.va)- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera del 18 Novembre 2019 (cancellazione amm.va)
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