Cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione e audizione (a richiesta) dell’interessato

Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, qualora rilevi la mancanza di un requisito necessario per l’iscrizione all’albo, prima di deliberare la cancellazione dell’iscritto, oltre all’obbligo di invitarlo a presentare eventuali osservazioni, ha anche l’obbligo di procedere alla sua audizione ma solo a condizione che questi chieda di essere ascoltato, in quanto il comma 12 dell’art. 17 della legge 247 del 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) contiene una previsione diversa e specifica rispetto alla normativa sulla procedura disciplinare, richiamata dal comma 3 del medesimo art. 17 solo in quanto applicabile.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 146 del 17 luglio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 17 Luglio 2021 (accoglie) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA S.M. Capua Vetere, delibera del 18 Novembre 2019 (cancellazione amm.va)
abc, Giurisprudenza CNF

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