Costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita (Nel caso di specie, trattavasi di costituzione tardiva in un giudizio civile ordinario da parte del convenuto, con conseguenti decadenze ex art. 167 cpc. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Greco), sentenza n. 144 del 17 luglio 2021
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pasqualin), sentenza n. 30 del 25 febbraio 2020.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 17 Luglio 2021 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: CDD Trieste, delibera del 24 Marzo 2017 (censura)
0 Comment