La doppia affermazione di responsabilità, in sede penale ed amministrativa per l’identico fatto, è conforme ai principi della convenzione CEDU e non vìola il divieto di bis in idem, stante la diversa natura ed i diversi fini del processo penale e del procedimento disciplinare, nel quale ultimo il bene tutelato è l’immagine della categoria, quale risultato della reputazione dei suoi singoli appartenenti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 143 del 17 luglio 2021
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Raimondi, rel. Conti), SS.UU, sentenza n. 9547 del 12 aprile 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 17 Luglio 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 33 del 11 Maggio 2018 (sospensione)
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