Nei procedimenti disciplinari, l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari ed il comportamento processuale dell’incolpato (art. 21 cdf).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 143 del 17 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 17 Luglio 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 33 del 11 Maggio 2018 (sospensione)
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