L’autorizzazione espressa dell’ex cliente a non tener conto del divieto di agire nei suoi confronti

Il precetto deontologico di cui all’art. 68 cdf (già art. 51 codice previgente) non consente all’avvocato di assumere incarichi contro ex clienti, a meno che sia decorso un ragionevole periodo di tempo, l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza e non vi sia possibilità, per il professionista, di utilizzare notizie precedentemente acquisite. Tuttavia, pur quando non ricorrano nella fattispecie tutte le condizioni innanzi richiamate, il rigido tenore della predetta norma può ritenersi superato allorché il soggetto – alla cui tutela la norma è in parte orientata -, autorizzando espressamente il professionista a non tener conto del divieto, lo libera dal vincolo deontologico impostogli dal precetto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 142 del 17 luglio 2021

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Baffa), sentenza del 16 ottobre 2018, n. 123.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 17 Luglio 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 23 Marzo 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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