La sospensione cautelare è ammissibile nelle sole fattispecie tipiche e tassative previste dagli artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014(*), con la precisazione che, ove il presupposto della stessa sia l’applicazione di una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale, questa deve essere definitiva (“non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 141 del 17 luglio 2021
(*)NOTA:
a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
b) la pena accessoria della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte ai sensi dell’art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;
c) una misura di sicurezza detentiva;
d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 17 Luglio 2021 (accoglie)- Consiglio territoriale: CDD Potenza, delibera del 26 Marzo 2021 (sospensione cautelare)
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