La sospensione cautelare non ha natura di sanzione disciplinare ma presuppone comunque fatti deontologicamente rilevanti

La sospensione cautelare non ha natura di sanzione e non richiede la preventiva formale apertura di un procedimento disciplinare, ma perde efficacia se nei successivi sei mesi non sia irrogata alcuna sanzione (art. 60, co. 3, L. n. 247/2012). Tale legame porta ad escludere la possibilità di irrogazione della sospensione cautelare qualora non possa essere motivatamente ipotizzata da parte dell’organo disciplinare la riconduzione della fattispecie di reato contestata o accertata in sede penale in tutto o in parte ad una fattispecie deontologicamente rilevante, anche con riferimento all’eventuale prescrizione dell’azione disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 141 del 17 luglio 2021

NOTA:
Sul fatto che la responsabilità penale, quand’anche accertata con sentenza definitiva, non comporti – necessariamente e senz’altro – una responsabilità anche disciplinare, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Patelli), sentenza n. 135 del 31 ottobre 2019, secondo cui “La sentenza penale definitiva di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l’imputato lo ha commesso (art. 653 cpp), essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare”.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 141 del 17 Luglio 2021 (accoglie)
- Consiglio territoriale: CDD Potenza, delibera del 26 Marzo 2021 (sospensione cautelare)
abc, Giurisprudenza CNF

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