La produzione in giudizio della corrispondenza scambiata tra avvocati

L’art. 48 Cod. deont. (già art. 28 codice previgente) ha inteso porre in via assoluta il divieto di produrre in giudizio corrispondenza tra professionisti espressamente qualificata riservata, a prescindere dal suo contenuto, prevedendo, a completamento del precetto, il divieto di produzione quando, pur in difetto dell’espressa qualificazione in termini di riservatezza, la corrispondenza riporti proposte transattive scambiate con i colleghi.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 140 del 7 luglio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 07 Luglio 2021 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 02 Luglio 2020 (archiviazione)
Giurisprudenza CNF

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