Avverso il provvedimento di archiviazione del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del P.M. nonché del Consiglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto (dovendo invece escludersi la legittimazione attiva di altri soggetti, tra cui l’esponente nonché lo stesso incolpato prosciolto), da proporsi a pena di inammissibilità entro il termine di 30 giorni, che decorre: per il COA, dalla comunicazione del provvedimento stesso (art. 58, co. 4, L. n. 247/2012) e, per il PM, dal momento in cui ne abbia comunque avuto piena contezza, poiché né la Legge né il Regolamento sul procedimento disciplinare impongono che il provvedimento di archiviazione sia comunicato agli Uffici della Procura.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 140 del 7 luglio 2021
NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 88 del 3 maggio 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 07 Luglio 2021 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 02 Luglio 2020 (archiviazione)
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