Inammissibile l’impugnazione della (motivazione di) assoluzione da parte dell’incolpato prosciolto

In materia disciplinare, l’art. 61 L. n. 247/2012 stabilisce la legittimazione all’impugnazione dell’incolpato nel caso di affermazione di sua responsabilità, sicché è inammissibile l’impugnazione dallo stesso proposta avverso il provvedimento di archiviazione al fine di ottenere una motivazione di proscioglimento più favorevole.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 140 del 7 luglio 2021

NOTA:
In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 87 del 3 maggio 2021.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 07 Luglio 2021 (respinge) (archiviazione)
- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 02 Luglio 2020 (archiviazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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