Il divieto di riferire o produrre in giudizio la corrispondenza scambiata esclusivamente tra tra avvocati ex art. 48 cdf vale nei soli confronti dei legali delle parti e di chi subentri loro nel mandato difensivo, e non pure di avvocati estranei alla pratica, ferma restando ogni valutazione circa l’eventuale responsabilità dell’avvocato tenuto alla riservatezza della corrispondenza stessa e consegnata al terzo in violazione del comma 3 art. 48 cit., salvo la prova positiva di partecipatio o consilium fraudis tra loro ovvero di una concertazione volta ad eludere l’applicazione della norma deontologica (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso proposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello avverso il provvedimento di archiviazione emesso dal Consiglio Distrettuale di Disciplina).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Baldassarre), sentenza n. 140 del 7 luglio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 140 del 07 Luglio 2021 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: CDD Ancona, delibera del 02 Luglio 2020 (archiviazione)
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