Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale

L’art. 24 c.d.f. (già art. 37 codice previgente) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 139 del 7 luglio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 07 Luglio 2021 (respinge)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 16 Ottobre 2016 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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