L’indebito trattenimento di somme erogate, a qualunque titolo, dalla controparte al professionista in favore del cliente

L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa, a prescindere dal titolo in base al quale le riceve in adempimento del mandato e di spettanza dell’assistito: soltanto la prova del valido (rectius, specifico e dettagliato) consenso prestato dal cliente può costituire ipotesi di lecita compensazione, che peraltro non esonera il professionista dall’obbligo di rendiconto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 138 del 7 luglio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 138 del 07 Luglio 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 15 del 23 Febbraio 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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