L’avvocato sospeso, radiato o cancellato dall’albo non può proporre ricorso al CNF in proprio

E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi perché sospeso, radiato o cancellato dall’albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Ollà), sentenza n. 136 del 7 luglio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 07 Luglio 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 2 del 19 Gennaio 2018 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment