L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Ollà), sentenza n. 136 del 7 luglio 2021
NOTA:
In senso conforme, per tutte, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza n. 49 del 30 maggio 2020 nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Barreca), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 07 Luglio 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera n. 2 del 19 Gennaio 2018 (sospensione)
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