In materia disciplinare, l’assenza o il risarcimento di un danno derivante da una condotta deontologicamente rilevante non ne fa venir meno l’illiceità (posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge), ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Di Maggio), sentenza n. 132 del 25 giugno 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 132 del 25 Giugno 2021 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 12 Giugno 2017 (censura)
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