L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa: soltanto la prova del valido (rectius, specifico e dettagliato) consenso prestato dal cliente può costituire ipotesi di lecita compensazione, che peraltro non esonera il professionista dall’obbligo di rendiconto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 25 Giugno 2021 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 08 Aprile 2019 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 29589 del 11 Ottobre 2022 (respinge)
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