L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva chiesto il rinvio dell’udienza disciplinare sulla scorta di un certificato medico attestante sindrome da lombosciatalgia acuta con prognosi di giorni 5 di riposo domiciliare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Campli), sentenza n. 131 del 25 giugno 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 131 del 25 Giugno 2021 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Catanzaro, delibera del 08 Aprile 2019 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 29589 del 11 Ottobre 2022 (respinge)
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