L’atipico “avvertimento” contenuto nella delibera di archiviazione non costituisce sanzione disciplinare e quindi non rileva quale precedente

Data la tassatività del catalogo sanzionatorio, nessun rilievo può assumere l’atipica “diffida” che sia contenuta nella motivazione della decisione di archiviazione (con la quale confligge), sicché detta delibera non costituisce precedente disciplinare dotato di rilevanza autonoma neppure ai fini della determinazione in pejus della sanzione in successivi procedimenti disciplinari.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Savi), sentenza n. 125 del 25 giugno 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 25 Giugno 2021 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 25 Novembre 2014 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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