Non costituisce illecito disciplinare l’esercizio, di attività stragiudiziale di liquidazione di sinistri stradali parte del praticante, purché l’attività venga svolta senza ingenerare nel cliente il convincimento che la stessa sia di tipo professionale. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Brescia, 14 luglio 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PANUCCIO), sentenza del 28 novembre 2000, n. 230
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 230 del 28 Novembre 2000 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 14 Luglio 1997
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