Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Caia), sentenza n. 123 del 11 giugno 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 11 Giugno 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Perugia, delibera del 18 Marzo 2020 (radiazione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 29588 del 11 Ottobre 2022 (respinge)
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