Il mero sospetto di SARS-COV2, non supportato dal alcun test specifico, non basta a giustificare il rinvio dell’udienza disciplinare per legittimo impedimento, che deve infatti essere documentato, assoluto e non meramente ipotetico (Nel caso di specie, l’incolpato si era limitato a certificare sintomi riconducibili (anche) al COVID-19 senza tuttavia effettuare alcun esame medico specifico, neppure rapido).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 122 del 11 giugno 2021
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 50 del 24 marzo 2021.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 11 Giugno 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Genova, delibera n. 73 del 09 Ottobre 2018 (sospensione)
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