Illecito agire in conflitto di interessi anche solo potenziale

L’art. 24 c.d.f. (già art. 37 codice previgente) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte. Peraltro, facendo riferimento alle categorie del diritto penale, l’illecito contestato all’avvocato è un illecito di pericolo, quindi l’asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell’illecito contestato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Napoli), sentenza n. 121 del 11 giugno 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 11 Giugno 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 19 Luglio 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 8337 del 15 Marzo 2022 (accoglie)
abc, Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment