Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione – Decisione sulla insussistenza dei motivi di ricusazione – Conflitto negativo di competenza – Non sussiste – Impugnazione per regolamento di competenza – Inammissibilità.

Non è impugnabile, attraverso la proposizione del regolamento di competenza, la decisione con la quale il consiglio dell’ordine, a cui siano stati inviati gli atti relativi alla ricusazione dei componenti di altro C.d.O., dichiari l’insussistenza dei motivi di ricusazione e rinvii per la decisione al C.d.O. originario. (Dichiara inammissibili i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Perugia, 21/28 febbraio 1997).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 28 novembre 2000, n. 222

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 222 del 28 Novembre 2000 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 28 Febbraio 1997
abc, Giurisprudenza CNF

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