La delibera di sospensione per pregiudizialità penale del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF (né al TAR)

La delibera di sospensione per pregiudizialità penale del procedimento disciplinare non costituisce una “decisione” ai sensi dell’ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, che non incide in maniera definitiva sul relativo “status” professionale, né decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura, sicché non è autonomamente reclamabile davanti al Consiglio nazionale forense, né – sebbene si tratti di atto amministrativo – dinanzi al TAR, sicché non deve farsi luogo al rinvio ex art. 59 L. n. 69/2009 alla giurisdizione amministrativa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Stoppani), sentenza n. 108 del 22 maggio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 22 Maggio 2021 (respinge) (apertura procedim.to)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 19 Novembre 2018 (apertura procedim.to)
Giurisprudenza CNF

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