La delibera di avvio della fase istruttoria pre-dibattimentale ai sensi dell’art. 58 comma 1 L. 247/2012 non costituisce una “decisione” ai sensi dell’ordinamento professionale forense, bensì un mero atto amministrativo endoprocedimentale, che non incide in maniera definitiva sul relativo “status” professionale, né decide questioni pregiudiziali a garanzia del corretto svolgimento della procedura, sicché non è autonomamente reclamabile davanti al Consiglio nazionale forense, né – sebbene si tratti di atto amministrativo – dinanzi al TAR, sicché non deve farsi luogo al rinvio ex art. 59 L. n. 69/2009 alla giurisdizione amministrativa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Brienza), sentenza n. 106 del 5 maggio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 106 del 05 Maggio 2021 (respinge) (apertura procedim.to)- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera del 27 Giugno 2019 (apertura procedim.to)
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