Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di diligenza e probità – Rapporti con la parte assistita – Dichiarazione falsa su esito di sentenza – Richiesta illegittima di somme per la registrazione – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante il professionista che dichiari falsamente l’emissione e l’esito favorevole di una sentenza e chieda denaro per la registrazione della stessa; falsificando altresì la ricevuta di versamento della tassa di registro, riferita ad altro contratto. Né vale la giustificazione che il fatto sarebbe stato posto in essere da un collaboratore di studio, neppure esattamente individuato, quando risulti comunque la mancanza di ogni controllo e la partecipazione diretta ai rapporti con la parte assistita. (Nella specie anche in considerazione dei buoni precedenti e della volontà di ravvedimento, la sanzione della radiazione dall’albo è stata sostituita dalla sanzione della cancellazione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 25 marzo 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. ALPA), sentenza del 28 novembre 2000, n. 221

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 28 Novembre 2000 (accoglie) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Marzo 1999 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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