In tema di elezioni dei Consigli degli ordini circondariali forensi, anche in virtù della relativa legge di interpretazione autentica, la disposizione dell’art. 3, comma 3, secondo periodo, della L. n. 113 del 2017, in base alla quale i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, si intende riferita anche ai mandati espletati solo in parte prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che, a far data dall’entrata in vigore di detta legge (21 luglio 2017) e fin dalla sua prima applicazione in forza del comma 3 del suo art. 17, non sono eleggibili gli avvocati che abbiano già espletato due mandati consecutivi (esclusi quelli di durata inferiore al biennio ex art 3, comma 4, della legge citata) di componente dei Consigli dell’ordine, pure se anche solo in parte sotto il regime anteriore alle riforme di cui alle leggi n. 247 del 2012 e n. 113 del 2017.
Classificazione
- Decisione: Corte di Cassazione, sentenza n. 25040 del 16 Settembre 2021 (respinge)- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense n. 12 del 18 Gennaio 2020
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